Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi tempi la carta stampata si è occupata di portare a conoscenza dell'opinione pubblica in modo ripetuto conversazioni telefoniche avvenute tra personaggi coinvolti anche solo come testimoni in vicende sulle quali dovrebbe esistere il segreto istruttorio. È proprio di questi giorni la vicenda dell'arresto di alcuni imprenditori e personaggi pubblici con la pubblicazione delle loro conversazioni telefoniche. La vicenda di questi giorni riguarda l'arresto del Principe Vittorio Emanuele di Savoia e di altri personaggi pubblici, ma ancora prima, con

 

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l'indagine sul mondo del calcio, erano state divulgate conversazioni tra i personaggi in essa coinvolti. È necessario, pertanto, introdurre nel nostro ordinamento delle limitazioni a questo uso indiscriminato delle intercettazioni, e tutelare la privacy dei cittadini e dei personaggi pubblici. Infatti, la pubblicazione indiscriminata di atti giudiziari, che riguardano personaggi pubblici e cittadini comuni, è devastante per l'intero sistema giudiziario e può influire sul soggetto coinvolto in misura tale da causare forti ripercussioni negative sulla sua vita di relazione e sui suoi comportamenti. Il nostro ordinamento giudiziario è improntato al principio della non colpevolezza fino all'esaurimento dei tre gradi di giudizio e pertanto un moderno Stato di diritto, come è il nostro, deve impedire questo genere di fenomeni che alimentano forti tensioni e, come già detto, si ripercuotono in modo grave e ingiusto sui cittadini. Il rispetto della privacy deve essere alla base di ogni indagine giudiziaria. I magistrati devono rispettare con estrema cautela questo principio cardine del nostro ordinamento e del vivere civile. La presente proposta di legge parte, quindi, dalla consapevolezza che occorre prevenire l'indiscriminata pubblicazione degli atti e delle indagini preliminari a discapito del principio di non colpevolezza fino all'eventuale condanna definitiva e del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, senza che ciò comporti la compressione dei poteri d'indagine del pubblico ministero e la violazione delle prerogative di tale ufficio rispetto alla direzione delle indagini preliminari.
      La presente proposta di legge si prefigge, inoltre, la modifica dell'attuale procedimento «di stralcio» delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l'utilizzazione, attraverso la previsione di un'udienza in camera di consiglio in cui si realizzi un effettivo confronto tra accusa e difesa, in ossequio al nostro processo penale che garantisce la parità tra accusa e difesa, nella selezione del materiale oggetto di intercettazione destinato ad essere acquisito al fascicolo del pubblico ministero e utilizzato nel procedimento. Fin dalla fase delle indagini preliminari verrebbe così consentita una prima «scrematura» del materiale trasmesso dagli operatori al pubblico ministero e da questi depositato, con la conseguente eliminazione di quanto acquisito in violazione di legge ovvero manifestamente estraneo all'oggetto del procedimento. La possibilità per le parti di interloquire in contraddittorio sulla rilevanza di tutte le conversazioni e le comunicazioni intercettate e depositate, nonché sulla legittimità delle operazioni compiute, immediatamente dopo il deposito da parte del pubblico ministero dei relativi verbali e delle registrazioni consentirebbe la distruzione del materiale manifestamente inconferente ai fini del procedimento, con la conseguente riduzione del rischio di illegittima diffusione dei loro contenuti.
      Con la modifica all'articolo 329 del codice di procedura penale, che introduce il comma 1-bis (articolo 8 della proposta di legge), si propone di sottoporre gli atti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell'udienza camerale. Con la conseguenza che fino a tale momento, anche se successivo alla conclusione delle indagini preliminari, tali atti resterebbero non pubblicabili ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 329 del codice di procedura penale e, al contempo, permarrebbe, in caso di illegittima divulgazione, la responsabilità dell'ufficio tenuto alla conservazione e al mantenimento del segreto. Con l'articolo 10 si elevano le sanzioni per chi rivela e utilizza i segreti d'ufficio e per chi pubblica arbitrariamente gli atti di un procedimento penale. In particolare, di grande rilievo è la norma con cui si introduce un nuovo comma nell'articolo 684 del codice penale, prevedendo una forte sanzione pecuniaria (da 100.000 euro a 1 milione di euro) per l'editore responsabile della pubblicazione di atti o documenti di cui, per legge, è vietata la pubblicazione.
      È necessario, quindi, approvare tempestivamente la presente proposta di legge, la cui impronta è sicuramente garantista, ma che obbedisce ad alcuni dei princìpi cardine della nostra Costituzione e in particolare all'articolo 111 sul «giusto processo».
 

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